L.R.
31 LUGLIO 2002, N. 14
“Norme
per la gestione integrata dei rifiuti.”
Pubblicata
nel B. U. UMBRIA 14 agosto 2002, n. 36 – S.O. n. 1
ARTICOLO
1
(Oggetto
e finalità)
1.
La presente legge, nel rispetto del titolo quinto della Costituzione, dello
Statuto regionale e del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, attuativo
delle direttive CEE 91/156 sui rifiuti, 91/689 sui rifiuti pericolosi, e 94/62
sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi, disciplina la gestione dei
rifiuti e le procedure per l'adozione e l'aggiornamento del piano regionale di
gestione dei rifiuti.
2.
La Regione, con la presente legge:
a)
assicura le massime garanzie di protezione dell'ambiente e della salute, nonché
di salvaguardia dei valori naturali e paesaggistici e delle risorse presenti
nel territorio regionale;
b)
persegue la realizzazione dei principi di economicità, efficienza ed efficacia;
c)
favorisce gli interventi volti alla realizzazione di un sistema di gestione
integrata dei rifiuti, volto a promuovere la riduzione alla fonte della
quantità e della pericolosità dei rifiuti prodotti;
d)
incentiva il massimo recupero dai rifiuti di materiali riutilizzabili e la
massima utilizzazione dei rifiuti, successivamente alle operazioni di recupero,
come combustibile o come altro mezzo per produrre energia;
e)
persegue la progressiva riduzione delle discariche come sistema ordinario di
smaltimento;
f)
promuove l'autosufficienza regionale per lo smaltimento dei rifiuti urbani e
assimilati, anche mediante la riduzione dei rifiuti da avviare ad operazioni di
smaltimento.
3.
La Regione promuove e coordina iniziative e campagne di comunicazione e
informazione al cittadino, finalizzate a fornire informazioni in ordine alla
programmazione regionale di settore e alle conseguenti scelte operative, anche
per promuovere comportamenti conformi alle esigenze di riduzione, riutilizzo,
valorizzazione, recupero e smaltimento dei rifiuti. La Giunta regionale
assicura l'unitarietà di indirizzo dell'informazione, predispone programmi di attività
e provvede alla realizzazione e divulgazione di materiale didattico e
informativo.
ARTICOLO
2
(Piano
regionale di gestione dei rifiuti)
1.
Il piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 22 del D.Lgs. 22/1997
si articola nel:
a)
piano di gestione dei rifiuti urbani;
b)
piano di gestione dei rifiuti speciali, anche pericolosi;
c)
piano per la bonifica delle aree inquinate.
2.
Il piano regionale, nel rispetto del piano regionale di sviluppo e del piano
urbanistico territoriale, è coordinato con il piano per la difesa e il corretto
uso delle acque, il piano energetico e gli altri piani di settore attinenti.
ARTICOLO
3
(
Piano di gestione dei rifiuti urbani)
1.
Il piano di gestione dei rifiuti urbani:
a)
promuove la riduzione della quantità, dei volumi e della pericolosità dei
rifiuti;
b)
individua le iniziative dirette a limitare la quantità dei rifiuti e a favorire
il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti, nonché le iniziative
dirette a favorire il recupero di materie dai rifiuti;
c)
detta gli indirizzi per l'individuazione, da parte delle province, delle aree
non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti,
nonché per l'individuazione dei luoghi e impianti adatti allo smaltimento;
d)
stabilisce le condizioni e i criteri tecnici in base ai quali gli impianti per
la gestione dei rifiuti, ad eccezione delle discariche, possono essere
localizzati in aree destinate ad insediamenti produttivi;
e)
individua le misure atte ad assicurare la regionalizzazione della raccolta,
della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani;
f)
stabilisce la tipologia e il complesso degli impianti per la gestione dei
rifiuti urbani da realizzare nella regione, tenendo conto dell'obiettivo di
assicurare la gestione dei rifiuti urbani all'interno degli ambiti territoriali
ottimali, nonché dell'offerta di smaltimento e di recupero da parte del sistema
produttivo;
g)
stabilisce la tipologia e la quantità degli impianti per l'incenerimento, con
recupero energetico, dei rifiuti urbani e per l'utilizzazione principale degli
stessi come combustibile o altro mezzo per produrre energia, da realizzare
nella regione;
h)
prevede la stima dei costi delle operazioni di recupero e smaltimento;
i) stabilisce criteri inerenti le procedure per
una corretta gestione dei rifiuti cimiteriali e da operazioni di esumazione ed
estumulazione, nel rispetto delle norme dettate dal D.Lgs. 22/1997 e dal
decreto ministeriale 26 giugno 2000, n. 219;
j)
detta indirizzi in ordine alla produzione di compost di qualità e combustibile
derivato dai rifiuti (CDR) di qualità;
k)
determina le percentuali minime ai fini della raccolta differenziata dei
rifiuti urbani in misura non inferiore a quelle fissate dall'articolo 24 del
D.Lgs. 22/1997;
l)
promuove la certificazione di qualità ISO 14001 e EMAS II delle imprese
operanti nel settore dei rifiuti.
ARTICOLO
4
(Piano
di gestione dei rifiuti speciali, anche pericolosi)
1.
Il piano di gestione dei rifiuti speciali, anche pericolosi:
a)
promuove le iniziative dirette a limitare la produzione della quantità, dei
volumi e della pericolosità dei rifiuti speciali;
b)
detta criteri ai fini della stima della quantità e qualità dei rifiuti
prodotti, in relazione ai settori produttivi e ai principali poli di
produzione;
c)
detta indirizzi per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non
idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti speciali;
d)
stabilisce le condizioni e i criteri tecnici in base ai quali gli impianti per
la gestione dei rifiuti speciali, ad eccezione delle discariche, sono
localizzati nelle aree destinate a insediamenti produttivi;
e)
definisce, ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lett. c) del D.Lgs. 22/1997, le
misure necessarie ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi
prossimi a quelli di produzione, al fine di favorire la riduzione della
movimentazione dei rifiuti speciali, tenuto conto degli impianti di recupero e
di smaltimento esistenti.
ARTICOLO
5
(Piano
per la bonifica delle aree inquinate)
1.
Il piano per la bonifica delle aree inquinate:
a)
individua i siti da bonificare e le caratteristiche degli inquinamenti
presenti;
b)
stabilisce le modalità degli interventi di bonifica e risanamento ambientale
che privilegino prioritariamente l'impiego di materiali provenienti da attività
di recupero dei rifiuti urbani;
c)
determina l'ordine di priorità degli interventi;
d)
disciplina le modalità di smaltimento dei materiali da asportare;
e)
prevede la stima degli oneri finanziari.
ARTICOLO
6
(Procedure)
1.
La Giunta regionale:
a)
adotta lo schema del piano di cui all'articolo 2, ai fini della concertazione e
del partenariato istituzionale e sociale previsti dall'articolo 5 della legge
regionale 28 febbraio 2000, n.13;
b)
espletati gli adempimenti di cui alla lett. a), preadotta il piano regionale,
trasmettendolo al Consiglio delle autonomie ai fini del parere previsto
dall'articolo 15, comma 8 della legge regionale 14 ottobre 1998, n.34;
c)
tenuto conto del parere di cui alla lett. b) adotta il piano e lo trasmette al
Consiglio regionale per l'approvazione.
ARTICOLO
7
(Validità
e verifiche del piano)
1.
La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale sullo stato di
attuazione del piano previsto all'articolo 2.
2.
Il piano regionale ha validità quinquennale ed esplica i suoi effetti fino
all'approvazione del successivo.
ARTICOLO
8
(Competenze
della Regione)
1.
Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative di cui alle lett. a),
b), c), f), g), h), i), l), m), n) e
n-bis) dell'articolo 19, comma 1, del D.Lgs. 22/1997.
ARTICOLO
9
(Competenze
delle province)
1.
Le province esercitano le funzioni amministrative di cui alle lettere b), c),
d), e), f) 1° comma dell'articolo 20 del D.Lgs 22/1997 nonché quelle di cui
alle lettere d) ed e) del 1° comma dell'articolo 19 del D.Lgs 22/1997 con le
modalità ivi indicate.
ARTICOLO
10
(Competenze
dei comuni)
1.
Spettano ai comuni le competenze di cui all'articolo 21 del D.Lgs 22/97.
2.
I comuni, nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, promuovono iniziative
di educazione ambientale tra le quali in particolare quelle finalizzate alla corretta attuazione della raccolta
differenziata, alla limitazione dell'impiego degli imballaggi, e al
conferimento degli imballaggi usati riutilizzabili. A tal fine i comuni
individuano le modalità per incentivare la cooperazione dei cittadini ai fini
della corretta gestione dei rifiuti, promuovendo anche l'attività
informativo-educativa per il conseguimento degli obiettivi del piano regionale.
3.
Per la realizzazione di quanto previsto nel comma 2 i comuni provvedono in
particolare a:
a)
favorire l'introduzione di sistemi cauzionali, diretti ad incrementare la
restituzione degli imballaggi e dei beni durevoli di uso domestico usati ai
fornitori;
b)
introdurre meccanismi di incentivazione, ivi compresa la compensazione
economica da valere sulla tariffa che i cittadini sono tenuti a corrispondere,
commisurati alla collaborazione degli stessi nella raccolta differenziata e nel
separato conferimento delle diverse frazioni alle stazioni ecologiche e
mediante le altre forme di conferimento;
c) introdurre meccanismi di incentivazione in
favore degli uffici privati che conferiscono al pubblico servizio di raccolta o
alle stazioni ecologiche la carta da destinare al riciclaggio mediante
rigenerazione.
ARTICOLO
11
(Ambiti
territoriali ottimali)
1.
La dimensione territoriale ottimale per la gestione integrata dei rifiuti
urbani e assimilati, definita Ambito Territoriale Ottimale (ATO) è stabilita
dal piano regionale dei rifiuti di cui all'art. 2. All'interno di ciascun ATO è
assicurata la gestione dei rifiuti speciali non pericolosi assimilabili agli
urbani.
2.
Ciascun ATO comprende il territorio di più comuni anche appartenenti a province
diverse.
3.
La Giunta regionale, al fine di ottimizzare il sistema di gestione dei rifiuti
detta specifici criteri e indirizzi per favorire forme di cooperazione tra più
ATO, in accordo con le conferenze dei sindaci degli ATO.
4.
I comuni ricompresi in ciascun ATO, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del
piano regionale di cui all'articolo 2, stipulano, sulla base dello schema tipo
predisposto dalla Regione, una convenzione che regola i reciproci rapporti tra
gli stessi.
5.
L'ATO opera quando la convenzione è sottoscritta da non meno dei due terzi dei
comuni che rappresentino almeno il cinquanta per cento della popolazione
complessiva dell'ambito territoriale.
6.
Qualora non si realizzino le condizioni di cui al comma 5 la provincia, previa
diffida ai comuni, con assegnazione di un termine di trenta giorni per la
stipula della convenzione, si sostituisce agli stessi e adotta la convenzione,
sentita la conferenza dei sindaci di cui all'articolo 14.
7.
Nell'ipotesi di ATO interprovinciale i poteri sostitutivi di cui al comma 6
sono esercitati dalla provincia nel cui territorio è ricompresa la parte
prevalente dell'ambito territoriale ottimale.
8.
Qualora si proceda alla costituzione di ATO interregionali contermini, la
Regione provvede mediante accordi di programma.
ARTICOLO
12
(Competenze dell'ATO)
1.
All'ATO compete assicurare la gestione unitaria dei rifiuti urbani
predisponendo il piano di gestione dei rifiuti in applicazione degli indirizzi
e prescrizioni del D.Lgs 22/97 e nel rispetto di quanto disposto dal piano
regionale di cui all'articolo 2.
2.
All'ATO compete in particolare disporre le linee di indirizzo per la gestione
dei rifiuti e per la relativa verifica nonché definire gli obiettivi ed
assicurare l'organizzazione della raccolta differenziata.
3.
L'ATO, al fine di ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani ovvero per
esigenze tecniche, può disporre che la gestione dei rifiuti, anche in relazione
a fasi del ciclo integrato, sia effettuata in ambiti territoriali di minore
estensione ricompresi nell'ATO, purché sia superata ogni frammentazione
antieconomica della gestione stessa.
4.
All'ATO compete l'adozione di decisioni vincolanti per tutti i comuni dell'ATO
intese ad assicurare l'omogeneità dei servizi di gestione dei rifiuti, dei
costi degli stessi e delle conseguenti tariffe, sulla base delle indicazioni,
dei criteri ed indirizzi stabiliti dalla giunta regionale al fine di assicurare
la sostenibilità ambientale, l'efficienza, l'efficacia, l'economicità del
sistema regionale di gestione dei rifiuti.
5.
All'ATO compete l'elaborazione, con la partecipazione del Comitato consultivo
degli utenti, della "Carta dei Servizi" dei rifiuti solidi urbani,
nella quale sono specificati gli standards qualitativi dei servizi, i diritti e
i doveri del cittadino utente.
6.
Gli ATO definiscono con proprio atto le forme e le modalità di costituzione del
Comitato consultivo di cui al comma precedente.
ARTICOLO
13
(Accordi
di programma)
1.
Lo smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi, nonché di quelli speciali
assimilati o assimilabili agli urbani, provenenti da altre regioni è
subordinato ad accordi di programma regionali, ai sensi dell'articolo 5, comma
5, del D.Lgs. 22/1997.
ARTICOLO
14
(Conferenza
dei sindaci)
1.
In ciascuno degli ATO è costituita la conferenza dei sindaci, organo di
rappresentanza dei comuni che ne fanno
parte.
2.
La conferenza dei sindaci è composta dai sindaci dei comuni dell'ATO o dagli
assessori da loro delegati. Il suo funzionamento è disciplinato da apposito
regolamento approvato dalla conferenza entro due mesi dall'insediamento.
3.
La conferenza dei sindaci assume le decisioni di competenza dell'ATO.
4.
La conferenza dei sindaci elegge, nel suo seno, il presidente.
5.
Per la carica di presidente e per la partecipazione alla conferenza non sono
corrisposte indennità o gettoni di presenza.
6.
L'ATO non ha personalità giuridica, opera sulla base della convenzione di cui
al comma 4 dell'articolo 11. Il
supporto tecnico e amministrativo per il funzionamento della conferenza è
assicurato ai sensi del comma 4 dell'articolo 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267.
ARTICOLO
15
(Raccolta
differenziata)
1.
La metodologia preferenziale per il recupero delle singole frazioni
merceologiche contenute nei rifiuti urbani e assimilati è la raccolta
differenziata, da attivarsi privilegiando le forme domiciliari.
2.
I livelli di raccolta differenziata indicati dal piano regionale debbono essere
conseguiti in ogni singolo ATO, nonché in ciascuno dei comuni che ne fanno
parte.
3.
Qualora non vengano raggiunti i livelli di raccolta differenziata di cui al
comma 2, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti, di cui
all'articolo 3 commi da 24 a 40 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è
corrisposto in misura pari a tre volte l'ammontare fissato dall'articolo 6
della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 30, per i quantitativi mancanti al
raggiungimento delle percentuali stabilite nel piano regionale.
ARTICOLO
16
(Imballaggi)
1.
I rifiuti urbani costituiti da imballaggi sono conferiti al servizio pubblico,
previa raccolta differenziata, ai fini del recupero tecnologico e del riciclaggio.
Nell'ATO è assicurata la gestione integrata dei rifiuti di imballaggi e dei
rifiuti urbani e assimilabili.
2. La Regione promuove la stipula di accordi
di programma quadro con il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI), finalizzati
a fissare le modalità per il recupero e il riciclaggio dei rifiuti di
imballaggi.
3.
In ogni singolo ATO, in coerenza con quanto previsto al comma precedente, sono
stipulate "convenzioni operative" con i produttori e gli utilizzatori
e per essi con i consorzi che li rappresentano, finalizzate a dare attuazione
alle disposizioni relative al rimborso ai titolari del servizio pubblico degli
oneri sostenuti per la raccolta, l'avvio al recupero e lo smaltimento dei
rifiuti di imballaggi, come stabilito dagli articoli 38, comma 9, lett. b) e
d), e 41, comma 2, lett. h), del D.Lgs. 22/1997.
ARTICOLO
17
(Procedure
semplificate per l'autosmaltimento e il recupero dei rifiuti)
1.
Ai fini dell'applicazione delle procedure semplificate, l'esercizio delle attività
di autosmaltimento dei rifiuti non pericolosi e di recupero dei rifiuti
previsti dagli articoli 31, 32 e 33 del D.Lgs. 22/1997 e dai decreti
ministeriali ivi richiamati, può essere intrapreso, decorsi i 90 giorni
dall'invio alla provincia territorialmente competente della comunicazione di
inizio attività, in presenza delle condizioni richieste dallo stesso decreto
legislativo e delle seguenti:
a)
rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di rifiuti recuperabili;
b)
indicazione dettagliata delle attività di recupero che si intendono svolgere;
c)
dimostrazione della capacità di recupero e del ciclo di trattamento o di
combustione nel quale i rifiuti sono destinati a essere recuperati;
d)
indicazione delle caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai
cicli di recupero;
e)
indicazione delle modalità con cui svolgere le attività di recupero, delle
caratteristiche strutturali dell'impianto, delle attrezzature utilizzate, dei
dispositivi di sicurezza adottati e della potenzialità dell'impianto;
f)
rispetto delle norme in materia di emissioni in atmosfera, ai sensi del D.P.R.
24 maggio 1988, n. 203;
g)
rispetto delle norme in materia di smaltimento dei reflui, ai sensi del D.Lgs.
11 maggio 1999, n. 152.
2.
Le condizioni prescritte ai sensi del comma 1, come previsto dall'articolo 19,
comma 1, lettera m) del D.Lg.s. 22/1997, devono essere documentate da
un'apposita relazione da allegare alla comunicazione d'inizio attività, di cui
agli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo stesso.
ARTICOLO
18
(Osservatorio
regionale sulla gestione dei rifiuti)
1.
E' istituito, presso la direzione regionale alle politiche territoriali,
ambiente e infrastrutture, l'Osservatorio regionale sulla gestione dei rifiuti.
2.
L'osservatorio è organo di consulenza e assistenza della Giunta regionale per
l'elaborazione e la gestione del piano regionale dei rifiuti e in particolare
esercita le seguenti funzioni:
a)
provvede, con riferimento ad ogni singolo ATO e comune, alla verifica e
attestazione annuale delle quote percentuali di rifiuti prelevate mediante
raccolta differenziata, per l'accertamento del raggiungimento dei livelli
indicati nel piano regionale;
b)
provvede alla verifica annuale delle quantità dei rifiuti prodotte e conferite
al servizio pubblico di raccolta e gestione e della loro destinazione finale;
c)
avanza proposte alla Giunta regionale e al Consiglio regionale sulle modifiche
e sugli aggiornamenti da apportare al piano regionale e, in generale, sulle
materie inerenti la gestione dei rifiuti;
d)
collabora con l'Osservatorio nazionale sui rifiuti.
3.
La costituzione, la composizione e le modalità di funzionamento
dell'Osservatorio sono disciplinate con apposito atto della Giunta regionale.
ARTICOLO
19
(Norme
finali e transitorie)
1.
All'articolo 2, comma 1 della legge regionale 16 giugno 1998, n. 21, prima
delle parole "Le Amministrazioni pubbliche" sono inserite le seguenti
parole "Le province, i comuni e le
comunità montane, nonché".
2.
In sede di prima applicazione della presente legge:
a)
la Conferenza dei Sindaci di cui all'articolo 14 è convocata dal Sindaco del
Comune con il maggior numero di abitanti entro trenta giorni dalla stipula
della convenzione. Qualora questi non provveda interviene in via sostitutiva
l'amministrazione provinciale ai sensi dell'articolo 11 commi 6
e
7. Nella seduta di insediamento si procede all'elezione del presidente;
b)
il Consiglio regionale procede all'approvazione a stralcio del piano di cui
all'articolo 2 comma 1 lett. a). I piani di cui alle lett. b) e c) dello stesso
comma sono approvati entro i sei mesi
successivi;
c)
la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 15 si applica a partire
dall'anno 2004 con riferimento ai dati certificati nell'anno 2003;
d)
le province provvedono alla individuazione delle aree non idonee alla
localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;
e)
sugli schemi di piani in cui si articola il piano regionale la concertazione
istituzionale di cui all'articolo 6, lett. a) si considera assolta con
l'acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali di cui alla
lett. b) dello stesso articolo.
3.
Le procedure semplificate per le quali, anteriormente all'entrata in vigore
della presente legge, sia stata presentata la comunicazione di cui agli
articoli 31, 32, 33 del D.Lgs. 22/1997, di inizio attività e le attività stesse
non siano state ancora intraprese, restano sospese sino all'individuazione da
parte delle Province delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti
di smaltimento e di recupero dei rifiuti entro il termine di cui alla lett. d)
del comma 2.
4.
Con apposito atto la Giunta regionale, sentita la Commissione Consiliare
competente, predisporrà entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, gli indirizzi e i criteri per l'autorizzazione alla
costruzione, gestione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti.
Sino all'emanazione degli indirizzi sopra citati, sono sospese tutte le nuove
richieste di autorizzazioni alla costruzione e gestione degli impianti.
ARTICOLO
20
(Abrogazione
di norme)
1.
Sono abrogati:
a) la legge regionale 24 agosto 1987,
n. 44;
b) il regolamento
regionale 24 agosto 1987, n 45;
c)
il comma 3, dell'articolo 27 della legge regionale 24 marzo
d)
gli articoli 65 e 66 della legge
regionale 2 marzo 1999, n. 3.